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Ritratto di bb
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servizio civilo e/o lavoro nero

Per una ricerca sul servizio civile, laddove questo altro non è che l'ennesimo contratto di sfruttamento, alimentato però non solo dal tempo e dalle energie di una generazione di "giovani", ma anche pagato con i soldi pubblici che la generazione precedente ha pagato allo stato ..
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barbara

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Ritratto di bb
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Re: servizio civilo e/o lavoro nero

# Il servizio civile nasce, affianco al servizio militare, per rispondere “al dovere costituzionale di difesa della patria” da parte di coloro che non condividono metodologie di difesa armata, e “si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella”
legge n. 230 dell'8 luglio 1998
(la prima in ordine di tempo, dunque quella che di fatto istituisce il servizio civile – o meglio 'obiezione di coscienza', fino all'abolizione della leva - come alternativa al servizio militare).

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile [UNSC] è preposto a “organizzare e gestire (…) la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti ed alle organizzazioni convenzionate”.
L'organizzazione ed il funzionamento dell'UNSC, nonché la modalità di collaborazione dello stesso con le regioni (per quanto riguarda la formazione, le verifiche e l'aggiornamento), sono definite in apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica; tale regolamento disciplina anche “la gestione delle spese, poste a carico del Fondo”.

Le Convenzioni
L'UNSC ha la facoltà di stipulare “convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali”; l' ”albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati” è “istituito e tenuto” presso l'UNSC, cui è affidata anche “la tenuta della lista degli obiettori”.
Le convenzioni sono volte all'impiego “degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi”; infatti, “in nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile”.
Nella domanda di ammissione che gli enti inoltrano all'UNSC devono essere indicati “i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio”. Per “essere ammessi alla convenzione con l'UNSC, inoltre, ”gli enti devono avere determinate caratteristiche: “assenza di scopo di lucro”, “corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e” le caratteristiche d'impiego degli obiettori (il famoso art. 8 comma 2 lettera b sopracitato – cfr. “impieghi burocratico-amministrativi”), “capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile”, “aver svolto attività continuativa da almeno tre anni”; infine, "è condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto”.
Sarà compito quindi dell UNSC accertare “la sussistenza dei requisiti dichiarati” ai fini dell'accettazione della domanda e della stipula della convenzione.
Ma non finisce qui: “ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino”.
"All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione”.
Gli enti che contravvengano alla legge o alle convenzioni, “ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dall'UNSC”: nel caso di sospensione della convenzione, gli obiettori vengono riassegnati. Competente perl e controversie in merito alle convenzioni di cui sopra è il TAR della regione nella quale è indicata la sede dell'ente.
Le “norme di attuazione” ed “il testo delle convenzioni tipo” sono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari; lo stesso Presidente, inoltre, presenta ogni anno al parlamento entro il 30 giugno "una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile”.

La Formazione
Il servizio civile “comprende un periodo di formazione ed un periodo di attività operativa.
In attesa dell'istituzione del Servizio Civile Nazionale [il ché è avvenuto con la legge del marzo 2001], il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività.”
Spetta all'UNSC curare “formazione e addestramento” dei servizi civili: da un lato “organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile" e "verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti”; dall'altro lato, predisponendo “iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni” convenzionati.

I Regolamenti
I regolamenti specifici - "il regolamento generale di disciplina per gli obiettori" ed "il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile" - sono predisposti dall'UNSC ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le Verifiche
L'UNSC verifica, “direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni (…) e dei progetti d'impiego”: tali verifiche sono programmate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e prevedono “verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio”.

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile
La Consulta Nazionale per il Servizio Civile, istituita presso l'UNSC, è “organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo ufficio”: essa esprime pareri sull'organizzazione e gestione della chiamata e dell'impiego degli obiettori, sulla loro assegnazione, sulla formazione e le verifiche e sui due regolamenti principali (regolamento generale di disciplina per gli obiettori e r. di gestione amministrativa del servizio civile), nonché “sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo”. L'organizzazione e l'attività della Consulta sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Doveri degli obiettori
Chi presta servizio civile “non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio”: chi violi tale divieto “è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti”; in caso di recidiva l'obiettore “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.
L'obiettore “che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio” sarà ripreso tramite: diffida scritta; multa in detrazione della paga; sospensione dei permessi; trasferimento (ad incarico affine o diverso, nella stessa regione o altrove); sospensione del servizio fino a tre mesi, “senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato”. I criteri di applicazione di tali sanzioni, in relazione alle infrazioni commesse, sono disciplinate dal regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza. Le sanzioni di diffida, multa e sospensione di permessi sono “irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'UNSC”; quelle di trasferimento o sospensione fino a tre mesi, invece, sono adottate direttamente dall'UNSC – che può decidere di integrarle con sanzioni anche più gravi.

# Del 2000 è la trasformazione del servizio di leva da obbligatorio a volontario o meglio “professionale”; quindi, con la
legge n. 64 del 6 marzo 2001
viene finalmente viene istituito il Servizio Civile Nazionale; il decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001, infine, sospende “le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva (…) a decorrere dal 1° gennaio 2005, sì che "fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva (…) i nati entro il 1985”.

Finalità del Servizio Civile Nazionale
Il servizio civile nazionale – che, “a partire dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva” (…) è prestato su base esclusivamente volontaria” - è finalizzato a: “la difesa della Patria”; “favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale”; “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli”; “partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile”; “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero”.

I Regolamenti
I soggetti ammessi al servizio civile, le modalità di accesso, la durata del servizio ed i relativi trattamenti giuridici ed economici, sono rintracciabili in uno o più decreti legislativi delegati al Governo: tali decreti vanno emanati secondo le finalità sopra esposte del servizio civile, nonché secondo criteri di “funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro”, “utilità sociale del servizio civile nei diversi settori d'impiego”, non ché a “conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998 n. 230 (…) e della legge 12 novembre 1999 n. 424, in quanto compatibili con la presente legge”.
Il Presidente della Repubblica, sentiti Consiglio dei Ministri e Consiglio di Stato, decreta un regolamento ulteriore per determinare, tra l'altro, “le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti d'impiego” e “ le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati”; con tale regolamento, nota bene, “si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della legge del 1998 (il regolamento generale di disciplina per gli obiettori ed il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile, predisposti dall UNSC ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio).

Le Convenzioni
I requisiti che “gli enti e le organizzazioni private che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere” sono gli stessi indicati nella legge del 1998, con l'unica modifica della corrispondenza tra i propri fini istituzionali e non più le caratteristiche d'impiego descritte dall'articolo 8 comma 2 lettera b), bensì le “finalità di cui all'articolo 1” della presente legge (le finalità sopra citate).
L'articolo 6-quinquies della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 integra questa parte della presente legge precisando che “gli enti (…) sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti”; qualora gli enti non osservino “le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari”, oppure violino “quelle per le modalità d'impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario” vengono applicate una o più sanzioni (dalla diffida per iscritto, consistente in un “formale invito ad uniformarsi”, la revoca dell'approvazione del progetto, l'interdizione temporanea a presentare altri progetti e, infine, la cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile – quest'ultima sanzione “è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni”).

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
L'UNSC non cambia, rispetto alla normativa precedente, le sue mansioni: esso, infatti, “cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale”, (…) “approva i progetti di impiego predisposti” dalle amministrazioni e dagli enti “assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con la finalità della presente legge e la programmazione nazionale”.

# Il Decreto del Presidente del Consiglio 9 agosto 2001 delega al Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica (Frattini) l'esercizio delle “funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica (…) relative all'innovazione dell'organizzazione e delle attività nel settore pubblico e al lavoro pubblico”; a lui sono inoltre delegate, tra le altre, “le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni”.

# L'ultima norma che disciplini il servizio civile è, ad oggi, il
decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
le cui disposizioni “integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati nell'articolo 1 della legge” precedente in materia (la n. 64 del 2001, cfr. sopra da “alla difesa della Patria” a “operanti all'estero”), le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale”.

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Resta all'UNSC la cura dell' “organizzazione, attuazione e svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale”. Presso l'UNSC sono tenuti: “l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti” suddetti; “la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto”; “il Fondo Nazionale per il Servizio Civile (…), che cura l'amministrazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento”.
Diversamente da quanto previsto nella legge del 1998, la formazione della Consulta Nazionale per il Servizio Civile è data da “non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidene del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari di servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte” (nella legge del 1998, invece, componevano la Consulta: un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.

I progetti
“le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile” sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: i progetti contengono “gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio (…) nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti”.

La Formazione
Stando alla presente legge, “la formazione ha una durata complessiva non inferiore a un mese [l'articolo 6-quinquies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 precisa che la durata non deve essere inferiore a “80 ore”] e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione”; “la fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha durata minima di 30 ore”; tali corsi “sono organizzati dall'UNSC, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'UNSC (…) definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.”

Oneri e onori dei servizi civili
“I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto (…), e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletametno del servizio”.
“L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore, ovvero un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. L'articolo 6-quinquies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 corregge quest'articolo eliminando il riferimento alle trentasei ore: l'orario di svolgimento del servizio, dunque, “prevede un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore”.
“L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998 n.448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture di Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale”.
Una novità rispetto alla normativa precedente, cioè una precisazione che finora non era stata fatta, riguarda il trattamento economico e giuridico: si precisa infatti che “l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”; inoltre “il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato”.
“Il periodo di servizio civile effettivamente prestato (…) è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici”.
“Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'UNSC (…) rilascia ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale”.
“La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici” sopra elencati, “salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati morivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi”.

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