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Ritratto di Tommaso
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Attività Associazione

Salve a tutti...
sono membro di un'associazione culturale e volevo capire quali sono i limiti che ho nell'organizzazione di attività.
Le mie attività debbono rivolgersi esclusivamente ai soci? Una volta che definisco socio una persona questi ha sempre possibilità di prendere decisioni all'interno dell'associazione?
Le attività aperte anche a non-soci sono da ripetersi sempre commerciali e quindi sottoposte ad un altro regime fiscale o se tutto il guadagno viene re-investito per attività dell'Associazione questo problema non si pone?
Un'altra domanda, sono altresì membro del direttivo di un circolo ARCI, ci è stato detto dai vigili urbani che sui volantini con cui ci pubbliciziamo non può apparire la parola "Musica", né i nomi dei gruppi che suoneranno durante la serata. Con che fondamento ci è stato detto questo?
 
Grazie dell'attenzione
 
Tommaso
 
 
 

Ritratto di GIOC
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Re: Attività Associazione

Ma l'associazione è registrata come "associazione di volontariato"??

Per quanto ne so io (sono uno dei responsabili dell'associazione GiOC), le attività di un'associzione possono tranquillamente essere rivolte a un'utenza esterna e non-socia.
Sugli introiti, un'associazione è liberissima di ricevere solidarietà e offerte.
Certo che per quanto riguarda quote di partecipazione o cose simili è un discorso un po' diverso; però la mia associazione ad esempio svolge dei campi di formazione in cui dalle quote d'iscrizione dei partecipanti avanza un susplus di denaro (mai tanto) che poi viene reinvestito in altre attività o campi che magari vanno in passivo.
E' chiaro che nessuno può avere un guadagno personale dalle attività.
Normalmente un'associazione stila annualmente un BILANCIO in cui registra tutte le varie entrate e uscite.
Si può tranquillamente concludere l'anno con un bilancio in attivo e, appunto, i soldi in più devono rimanere all'associazione per le attività future.

Dal momento in cui un'associazione è ufficialmente costituita dovrebbe avere uno STATUTO che ne regolamenta il funzionamento (e il funzionamento delle varie assemblee dei soci, dei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, etc. etc.).
Quindi i ruoli decisionali dei soci e le modalità dovrebbero essere stabilite dallo statuto.
Certo è che un'associazione "democratica" dovrebbe potere in qualche modo dare la possibilità a tutti i soci di esprimersi sulle varie decisioni dell'associazione stessa.

Per quanto riguarda l'ultimo punto sui volantini e i nomi dei musicisti, penso che quello che ti è stato detto sia sulla base che ogni evento musicale pubblico necessita di particolari permessi (ad esempio per la soglia di "rumore") e soprattutto necessita il pagamento della SIAE.
Credo che se fatto tutto in regola, pagando i diritti d'autore dei musicisti tramite la SIAE, non ci sia alcun problema nell'esplicitare che ci sarà ad esempio un concerto (comprensivo anche del nome degli artisti).
Almeno, nell'esperienza della mia associazione è sempre stato così (spero di non aver violato alcuna particolare norma fino ad adesso...).

Spero di essere stato comprensibile e almeno un po' di aiuto.
E soprattutto spero di non avere detto cose non vere... Non prendere tutto quello che ho detto come oro colato.

Ciao e buon lavoro!!

Per la GiOC
Dario M.

Ritratto di giorgio
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Re: Attività Associazione

Se è una associazione di volontariato DEVE rivolgere la sua attività prevalentemente a non soci.
Se una associazione generica, culturale, non ci sono vincoli precisi.
Il problema è capire cosa intendi per attività. Se sono attività che si configurano come "attività commerciale" allora iniziano i guai!
Una Associazione di Volontariato può fare "attività commerciale" ed è esentata da tutto ma a certe condizione (che sia marginale, che sia per finanziare le attività istituzionale etc).
Esistono delle agevolazioni per gli "enti non commerciali" che prevedono per esempio che puoi fare certe attività liberamente per i soci.

Insomma la meteria e complessa e c'è un po' da studiare!

Ti allego sotto (copiato e incollato) un testo che rissume un po di faccende.

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Vari tipi di prestazioni di servizi e alcuni casi di cessione di beni (tra cui la somministrazione di alimenti, vedi evidenze in giallo) svolte verso corrispettivo dagli enti non commerciali di tipo associativo, ivi comprese le OdV iscritte e non iscritte, possono godere di un regime fiscale di favore, se svolte nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali.

Si tratta di molteplici attività a pagamento svolte (esclusivamente o principalmente) a favore dei soci, tra cui si segnalano:
· corsi svolti nei confronti dei soci
· gestione diretta di un bar interno al circolo
· pubblicazione di un bollettino
· gestione di spettacoli per i soci.

Nonostante una OdV debba tendere ad operare con la collettività in genere, più che con i soci, non si può escludere che queste attività “interne” possano coesistere con le attività “esterne”, specie in alcuni tipi di OdV (si pensi a quelle culturali). Anzi l’applicabilità di tale norma anche alle OdV è confermata dall’art. 9 della L. 266/91.

La disciplina fiscale di favore è contenuta principalmente nell’art. 148 del T.U.I.R. (e nell’art. 4 ai fini IVA) ed è riservata alle associazioni che siano, comunque, qualificabili come enti non commerciali. In caso di perdita di tale qualifica questo regime decade automaticamente.

L’agevolazione consiste, in sostanza, nel non considerare “imprese commerciali” alcune attività che, per loro natura, sarebbero sicuramente tali. In questo senso si usa il termine di attività “decommercializzate”, il cui regime fiscale viene per legge parificato a quello delle attività istituzionali “pure”.

In tal modo i corrispettivi percepiti dall’associazione non sono soggetti ad IVA, non occorre tenere le scritture contabili e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES o IRAP, ecc..

Per godere di tale regime l’ente deve avere uno statuto redatto (almeno) con una scrittura privata registrata che deve obbligatoriamente contenere le note clausole antielusive indicate dall’art. 148 TUIR. Le OdV iscritte (ex art. 9 della L.266/91) possono godere di tale regime anche in assenza delle clausole antielusive: tuttavia si consiglia sempre di inserirle a scapito di contestazioni degli uffici fiscali.

Il regime agevolato poggia su tre aspetti:
· il tipo di associazione
· lo specifico tipo di attività da svolgere
· la natura del destinatario

– I tipi di associazioni agevolate

Le associazioni che possono godere del regime agevolato ex art. 148 TUIR sono le seguenti:
· politiche
· sindacali e di categoria
· religiose
· assistenziali
· culturali
· sportive dilettantistiche
· di promozione sociale (il fisco ne ha dato un’interpretazione in senso ampio comprensiva anche delle OdV)
· di formazione extrascolastica della persona (es. università degli adulti).

– Le attività agevolate e quelle escluse

Per le associazioni citate non si considerano commerciali le attività svolte anche a fronte di corrispettivi specifici, purché dirette ai soci o ad altre associazioni dello stesso settore facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale o ai soci di queste ultime.

Non vengono, inoltre, considerate commerciali le cessioni anche nei confronti di terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati, in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto.

– La natura dei destinatari

L'art. 148, comma 3, d.p.r. n. 917/86, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. n. 460/97, dispone che l'agevolazione spetta alle associazioni sopracitate qualora la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di:
· associati;
· partecipanti;
· iscritti;
· altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
· associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale;
· tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

- Attività escluse dal regime della “decommercializzazione”
· Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (- commercio)
· Somministrazione di pasti (- ristorante)
· Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
· Prestazioni alberghiere e di alloggio
· Prestazioni di trasporto
· Gestione di spacci aziendali e di mense
· Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
· Pubblicità commerciale
· Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

_La gestione del bar e del ristorante_

Le associazioni possono gestire un bar interno ai locali del circolo aperto ai soli soci. In questo caso il Comune rilascia una “licenza da circolo” che non ha alcun valore venale, in quanto non è cedibile a terzi.

Le associazioni possono anche essere titolari di una licenza da bar aperto al pubblico in genere: in questo caso si tratta di un’attività d’impresa a tutti gli effetti.

I locali adibiti a bar non devono avere accesso diretto dalla pubblica via e non possono essere reclamizzati all’esterno con insegne o altri mezzi pubblicitari. Vanno rispettate le norme edilizie e sanitarie, per le quali occorre prendere accordi con il Comune e con l’ASL competente. La Polizia Municipale (ma anche i carabinieri del NAS) può effettuare controlli e applicare pesanti sanzioni, in alcuni casi anche configuranti reato.

La gestione del bar può avvenire sia in forma diretta (cioè con l’apporto dei soci), che in forma indiretta (incarico ad un gestore), ma sempre e solo rivolta ai soci.

Nel caso di gestione diretta del bar si tratta di un’attività decommercializzata ai sensi dell’art. 148 TUIR, a patto che vi siano i seguenti ulteriori requisiti:

a) l’associazione di promozione sociale sia anche iscritta presso uno degli enti di promozione sociale nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni (es. ARCI, ENDAS, ANSPI, ORTI ANZIANI, ecc. la lista è in visione presso l’Ufficio Licenze del Comune)
b) l’attività del bar venga svolta presso la sede dove si svolge anche l’attività istituzionale
c) l’attività del bar sia strettamente complementare a quella istituzionale (ossia esista anche un’attività ricreativa dell’associazione)
d) l’ingresso sia riservato ai soli soci e non al pubblico in genere.

Mancando anche uno solo di questi requisiti, non si può godere del regime della “decommercializzazione” e si ricade nell’ipotesi di attività d’impresa.

L’OdV non iscritta ad un ente di promozione sociale nazionale non può godere di questo regime.

Nel caso di gestione affidata a terzi il gestore assume la veste di imprenditore ai fini fiscali e, pur continuando a lavorare solo verso i soli tesserati del circolo (e verso i loro familiari conviventi), è tenuto ad installare il registratore di cassa, emettere scontrini fiscali e, in genere, a rispettare tutte le regole fiscali vigenti, sollevando l’associazione da molti problemi.

La gestione di un ristorante è sempre considerata attività commerciale, anche se limitata ai soci. L’unico vantaggio consiste nel non dover acquistare sul mercato una licenza di pubblico esercizio.

Da segnalare, infine, che, in base al decreto ministeriale del 25 maggio 1995, esistono ulteriori attività decomercializzate (solo per le associazioni di volontariato). Tra queste rientra pure l' attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
E' evidente, ovviamente, che c'è il vincolo relativo al fatto che la manifestazione deve essere pubblica.

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